Lana di roccia

Lana di roccia

I pannelli in lana roccia sono ottenuti dalla fusione di rocce vulcaniche (basalto, dolomite, bauxite e rocce calcaree) in forno elettrico alla temperatura di 1520 °C.

Case ecologiche: lana di roccia

Le fasi successive sono: fibraggio per centrifugazione meccanica, distribuzione delle fibre tramite pendolo su tappeto, polimerizzazione del legante in stufa, taglio a misura.

Case ecologiche: lana di roccia e codici di designazione CE

Le norme europee ed in particolare per le lane minerali la EN13162 hanno definito una sequenza di codici di designazione. Il codice è rappresentato con un simbolo che indica la caratteristica specifica e la classe a cui appartiene il prodotto in funzione della sua prestazione.

Vengono qui di seguito riportate le indicazioni che si riscontrano sulle etichette dei materiali isolanti e nel relativo certificato di conformità.

Generali

  • MW (lana minerale);
  • EN 13162 (norma di riferimento);
  • codice organismo di controllo e numero della certificazione di conformità.

Caratteristiche specifiche lana di roccia

  • lD (conduttività termica alla temperatura di 10 °C);
  • RD (resistenza termica alla temperatura di 10 °C);
  • EUROCLASSE (reazione al fuoco);
  • spessore nominale;
  • dimensioni prodotto (larghezza e lunghezza).

Ulteriori Caratteristiche

  • Ti Tolleranza sullo spessore;
  • DS(T+) Stabilità dimensionale a temperatura specifica;
  • DS(TH) Stabilità dimensionale a condizioni specifiche di temperatura e di umidità relativa;
  • CS (10/Y) i Resistenza a compressione;
  • CC i Scorrimento viscoso a compressione;
  • TR i Resistenza a trazione perpendicolare alle facce;
  • PL(5) i Carico concentrato per 5 mm di deformazione;
  • WS Assorbimento d'acqua a breve termine;
  • WL(P) Assorbimento d'acqua a lungo termine;
  • MU i Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (prodotti omogenei);
  • Z i Resistenza al passaggio del vapore acqueo (prodotti rivestiti o non omogenei);
  • SD i Rigidità dinamica;
  • AP i Coefficiente di assorbimento acustico pratico;
  • AW i Coefficiente di assorbimento acustico ponderato;
  • AF i Resistività al flusso dell'aria;

dove:
i = Classe o livello della prestazione;
Y = Numero di anni.

Euroclassi: Criteri di classificazione

La classificazione europea avviene attraverso una indicazione tramite lettere identificative a partire dalla A1, classe migliore attribuibile ai prodotti incombustibili, proseguendo con le successive A2, B, C, D, E e terminando con la F (prodotto non classificato).

Le euroclassi sono caratterizzate da indicazioni aggiuntive rispetto alle classi di reazione al fuoco italiane sostituite, in quanto variano in funzione della presenza di gocce e fumi che si rilevano durante le prove (SBI e fiamma pilota).

È da notare che la classificazione relativa ai fumi valuta solamente l'opacità e non la tossicità emessa dal materiale. La marcatura CE definisce i parametri di gocciolamento ed emissione fumi secondo i seguenti criteri:

Gocce (particelle infiammabili)

  • d 0: nessuna goccia nei primi 10 minuti;
  • d 1: gocce durante i primi 10 secondi;
  • d 2: né d 0; né d 1.

Fumi (opacità)

  • s 1: poco opachi;
  • s 2: leggera opacità;
  • s 3: opachi.

Reazione al fuoco: DM 10-15 marzo 2005

Le euroclassi di reazioni al fuoco sono state recepite dal Ministero dell'Interno attraverso l'emissione di due Decreti Ministeriali che rispondono alle indicazioni della Direttiva Europea 89/106/CE.

D.M. del 10 marzo 2005: classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in casi d'incendio. Con tale Decreto sono recepite le euroclassi e stabiliti i metodi di prova e le nuove classificazioni determinate secondo EN 13501-1.

D.M. del 15 marzo 2005: requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. Questo Decreto stabilisce la corrispondenza tra l'attuale sistema di classificazione italiana previsto dal D.M 26.06.84 e successive modifiche ed integrazioni (classi 0,1,2,3,4,5) e le euroclassi (A1-A2-B-C-D-E-F), in funzione del tipo di impiego previsto.

I prodotti definiti in precedenza incombustibili (classe 0) sono ora previsti in euroclasse A1. Le euroclassi stabilite per i materiali isolanti, variano in funzione della protezione da realizzare in opera.

Le Omologazioni Ministeriali non saranno più necessarie per i prodotti coperti da norma armonizzata europea e quindi marcatura CE; restano invece in vigore per gli altri prodotti ed applicazioni (industriale, condizionamento ecc...).

Reazione al fuoco: DL 16 febbraio 2007 e Dl 09 marzo 2007

DL 16 febbraio 2007: Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

Tale decreto si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio delle opere in cui sono inseriti.

DL 09 marzo 2007: Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il presente decreto stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle attività per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

È importante tenere presente la norma transitoria contenuta nell'articolo n.5 qui di seguito riportato:

  • I rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare MI.SA. (Ministero dell'interno - Servizi antincendi) 14 settembre 1961, n.91, dal laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da laboratorio autorizzato ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 26 marzo 1985, sono da ritenersi validi, ai fini della commercializzazione dei prodotti ed elementi costruttivi oggetto delle prove, nel rispetto dei seguenti limiti temporali: rapporti emessi entro il 31 dicembre 1985: fino a un anno dall'entrata in vigore del presente decreto; rapporti emessi dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1995: fino a tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto; rapporti emessi dal 1° gennaio 1996: fino a cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  • Per i prodotti e gli elementi costruttivi di opere esistenti, le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state accertate dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco anche nei casi di modifiche dell'opera che non riguardino i prodotti e gli elementi costruttivi stessi.
  • Nelle costruzioni il cui progetto è stato approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, è consentito l'impiego di prodotti ed elementi costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco determinate sulla base della previgente normativa, ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma 1.